Legge 18 Febbraio 1987 n.34
1. "Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo"
Documento aggiornato al 25/02/2005
GU n. 043 del 21/02/1987)
Preambolo
LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
ART. 1. CONDOTTE DI DISSOCIAZIONE
1 . AGLI EFFETTI DELLA PRESENTE LEGGE SI CONSIDERA CONDOTTA DI DISSOCIAZIONE DAL TERRORISMO IL COMPORTAMENTO DI CHI, IMPUTATO O CONDANNATO PER REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE, HA DEFINITIVAMENTE ABBANDONATO L'ORGANIZZAZIONE O IL MOVIMENTO TERRORISTICO O EVERSIVO CUI HA APPARTENUTO, TENENDO CONGIUNTAMENTE LE SEGUENTI CONDOTTE; AMMISSIONE DELLE ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE SVOLTE, COMPORTAMENTI OGGETTIVAMENTE ED UNIVOCAMENTE INCOMPATIBILI CON IL PERMANERE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO, RIPUDIO DELLA VIOLENZA COME METODO DI LOTTA POLITICA.
ART. 2. COMMUTAZIONE E DIMINUZIONI DI PENA
1 . LA PENA PER I DELITTI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE È COSÌ COMMUTATA O DIMINUITA NEI CONFRONTI DI CHI, ENTRO LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, SI È DISSOCIATO AI SENSI DELL' ARTICOLO 1 ;
A) ALLA PENA DELL'ERGASTOLO È SOSTITUITA QUELLA DELLA RECLUSIONE PER TRENTA ANNI;
B) FUORI DEL CASO DI CUI ALLA LETTERA A), LE ALTRE PENE SONO DIMINUITE:DI UN QUARTO SE LA CONDANNA CONCERNE, DA SOLI O INSIEME AD ALTRI REATI, I DELITTI DI OMICIDIO VOLONTARIO CONSUMATO O TENTATO O DI LESIONI PERSONALI VOLONTARIE GRAVISSIME; DELLA METÀ SE LA CONDANNA CONCERNE SOLTANTO DELITTI DI CARATTERE ASSOCIATIVO O DI ACCORDO, DELITTI DI PORTO E DETENZIONE DI ARMI ED ESPLOSIVI, DELITTI DI FALSITÀ E DI FAVOREGGIAMENTO PERSONALE O REALE, DELITTI DI APOLOGIA E ISTIGAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 302, 303, 414 E 415 DEL CODICE PENALE ANCHE IN CONCORSO TRA DI LORO; DI UN TERZO IN OGNI ALTRO CASO.
2 . NESSUN BENEFICIO DI CUI AL COMMA PRIMO È APPLICABILE QUANDO LA CONDANNA CONCERNE ANCHE I DELITTI DI STRAGE DI CUI AGLI ARTICOLI 285 E 422 DEL CODICE PENALE.
3 . LA COMMUTAZIONE E LE DIMINUZIONI DI PENA INDICATE NEL COMMA PRIMO SI APPLICANO ALLA PENA CHE DOVREBBE ESSERE INFLITTA TENENDO CONTO DELLE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI, DEL CONCORSO FORMALE E DELLA CONTINUAZIONE: ESSE SONO ESCLUSE DALLA COMPARAZIONE DI CUI ALL' ARTICOLO 69 DEL CODICE PENALE E SONO VALUTATE PER ULTIME. LA COMMUTAZIONE E LE DIMINUZIONI SONO APPLICATE DAL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO. LA CORTE DI CASSAZIONE PROVVEDE AI SENSI DEL TERZO COMMA DELL' ARTICOLO 538 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE .
ART. 3. COMMUTAZIONE E DIMINUZIONI DI PENA NEL CASO DI CONDANNA DEFINITIVA
1 . LE PENE INFLITTE PER UNO O PIÙ REATI COMMESSI PER FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE CON SENTENZA DIVENUTA DEFINITIVA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE SONO COMMUTATE O DIMINUITE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTICOLO 2 , NEI CONFRONTI DI CHI, PRIMA O ANCHE DOPO LA CONDANNA, PURCHÈ ENTRO LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, SI È DISSOCIATO AI SENSI DELL' ARTICOLO 1 .
2 . IL PROVVEDIMENTO È PRESO CON ORDINANZA DEL GIUDICE DEGLI INCIDENTI DI ESECUZIONE, CON IL PROCEDIMENTO DI CUI AGLI ARTICOLI 628 E SEGUENTI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.
ART. 4. DICHIARAZIONE DI DISSOCIAZIONE SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE
1 . SE L'IMPUTATO O IL CONDANNATO INTENDONO RENDERE DICHIARAZIONI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL' ARTICOLO 1 , OVVERO INTEGRARE QUELLE GIÀ RESE, POSSONO CHIEDERE DI ESERCITARE TALE FACOLTÀ ENTRO TRENTA GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE. LA RICHIESTA VA RIVOLTA AL PUBBLICO MINISTERO PRESSO L'UFFICIO GIUDIZIARIO DAVANTI AL QUALE È PENDENTE IL PROCESSO, OVVERO AL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL GIUDICE COMPETENTE PER L'INCIDENTE DI ESECUZIONE.
2 . IL PUBBLICO MINISTERO, RACCOLTE SENZA RITARDO LE DICHIARAZIONI SUDDETTE, LE TRASMETTE IMMEDIATAMENTE AL GIUDICE COMPETENTE.
3 . IL GIUDICE COMPETENTE A PRONUNCIARSI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3, IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DELLA DISSOCIAZIONE, ACQUISISCE, RELATIVAMENTE AD OGNI SINGOLO PROCEDIMENTO SOTTOPOSTO AL SUO ESAME, TUTTI GLI ELEMENTI NECESSARI PER LA DECISIONE.
ART. 5. REVOCA
1 . LA COMMUTAZIONE E LE DIMINUZIONI DI PENA APPLICATE IN BASE AGLI ARTICOLI 2 E 3 SONO REVOCATE SE CHI NE HA BENEFICIATO COMMETTE UN NUOVO DELITTO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE O COMUNQUE TIENE COMPORTAMENTI INEQUIVOCABILMENTE INCOMPATIBILI CON LA PRECEDENTE DISSOCIAZIONE.
2 . ALLA REVOCA PROVVEDE IN OGNI STATO E GRADO IL GIUDICE COMPETENTE PER IL GIUDIZIO OVVERO IL GIUDICE DEGLI INCIDENTI DI ESECUZIONE CON IL PROCEDIMENTO DI CUI AGLI ARTICOLI 628 E SEGUENTI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.
ART. 6. LIBERTÀ PROVVISORIA
1 . A COLORO CHE HANNO TENUTO LE CONDOTTE PREVISTE ALL' ARTICOLO 1 E RELATIVAMENTE AI DELITTI PUNIBILI CON LA PENA DELLA RECLUSIONE NON SUPERIORE NEL MASSIMO A DIECI ANNI, PUÒ ESSERE CONCESSA LA LIBERTÀ PROVVISORIA.
ART. 7. CUMULO
1 . QUANDO CONTRO LA STESSA PERSONA SONO STATE PRONUNCIATE PIÙ SENTENZE DI CONDANNA PER REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE, A CIASCUNA DELLE QUALI È STATA APPLICATA UNA DELLE DIMINUZIONI DI PENA DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA PRESENTE LEGGE, LA PENA COMPLESSIVA DA ESPIARE NON PUÒ ECCEDERE ANNI VENTIDUE E MESI SEI PER LA RECLUSIONE E ANNI QUATTRO PER L'ARRESTO. LA PENA COSÌ DETERMINATA DEVE ESSERE CONSIDERATA PENA UNICA AI FINI DELL'EVENTUALE PROVVEDIMENTO DI CUI AGLI ARTICOLI 80 DEL CODICE PENALE E 582 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.
ART. 8. APPLICABILITÀ DELLE NORME
1 . LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE SI APPLICANO SOLO AI DELITTI CHE SONO STATI COMMESSI, O LA CUI PERMANENZA È CESSATA, ENTRO IL 31 DICEMBRE 1983.
2 . LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE NON SI APPLICANO NEI CONFRONTI DI CHI HA USUFRUITO O PUÒ USUFRUIRE DEI BENEFICI PREVISTI DALL' ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE 15 DICEMBRE 1979, N. 625 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1980, N. 15, E DAGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 304.
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.
Lavori Preparatori
LAVORI PREPARATORI SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 1050): PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (MARTINAZZOLI) IL 7 DICEMBRE 1984. ASSEGNATO ALLA SECONDA COMMISSIONE (GIUSTIZIA), IN SEDE REFERENTE, IL 18 GENNAIO 1985, CON PARERE DELLA COMMISSIONE PRIMA. ESAMINATO DALLA SECONDA COMMISSIONE IL 22, 24, 31 GENNAIO 1985; 19, 26 FEBBRAIO 1985; 23 MAGGIO 1985; 17, 24, 31 LUGLIO 1985; 25 SETTEMBRE 1985; 13 NOVEMBRE 1985; 19 DICEMBRE 1985; 30 GENNAIO 1986; 3, 16 APRILE 1986. RELAZIONE SCRITTA ANNUNCIATA IL 20 MAGGIO 1986 (ATTO N. 1050/A - RELATORE: SEN. FRANZA). ESAMINATO IN AULA IL 21, 22 MAGGIO 1986 E APPROVATO IL 3 GIUGNO 1986, IN UN TESTO UNIFICATO CON ATTI N. 221 (ON. DE MARTINO ED ALTRI) E N. 432 (SEN. PECCHIOLI ED ALTRI). CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 3822): ASSEGNATO ALLA IV COMMISSIONE (GIUSTIZIA), IN SEDE LEGISLATIVA, L'1 OTTOBRE 1986, CON PARERI DELLE COMMISSIONI I E II. ESAMINATO DALLA IV COMMISSIONE IL 10, 17 DICEMBRE 1986; 3 FEBBRAIO 1987 E APPROVATO IL 10 FEBBRAIO 1987.
DATA A ROMA, ADDÌ 18 FEBBRAIO 1987
COSSIGA
CRAXI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ROGNONI, MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
VISTO, IL GUARDASIGILLI: ROGNONI
Preambolo
LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
ART. 1. CONDOTTE DI DISSOCIAZIONE
1 . AGLI EFFETTI DELLA PRESENTE LEGGE SI CONSIDERA CONDOTTA DI DISSOCIAZIONE DAL TERRORISMO IL COMPORTAMENTO DI CHI, IMPUTATO O CONDANNATO PER REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE, HA DEFINITIVAMENTE ABBANDONATO L'ORGANIZZAZIONE O IL MOVIMENTO TERRORISTICO O EVERSIVO CUI HA APPARTENUTO, TENENDO CONGIUNTAMENTE LE SEGUENTI CONDOTTE; AMMISSIONE DELLE ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE SVOLTE, COMPORTAMENTI OGGETTIVAMENTE ED UNIVOCAMENTE INCOMPATIBILI CON IL PERMANERE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO, RIPUDIO DELLA VIOLENZA COME METODO DI LOTTA POLITICA.
ART. 2. COMMUTAZIONE E DIMINUZIONI DI PENA
1 . LA PENA PER I DELITTI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE È COSÌ COMMUTATA O DIMINUITA NEI CONFRONTI DI CHI, ENTRO LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, SI È DISSOCIATO AI SENSI DELL' ARTICOLO 1 ;
A) ALLA PENA DELL'ERGASTOLO È SOSTITUITA QUELLA DELLA RECLUSIONE PER TRENTA ANNI;
B) FUORI DEL CASO DI CUI ALLA LETTERA A), LE ALTRE PENE SONO DIMINUITE:DI UN QUARTO SE LA CONDANNA CONCERNE, DA SOLI O INSIEME AD ALTRI REATI, I DELITTI DI OMICIDIO VOLONTARIO CONSUMATO O TENTATO O DI LESIONI PERSONALI VOLONTARIE GRAVISSIME; DELLA METÀ SE LA CONDANNA CONCERNE SOLTANTO DELITTI DI CARATTERE ASSOCIATIVO O DI ACCORDO, DELITTI DI PORTO E DETENZIONE DI ARMI ED ESPLOSIVI, DELITTI DI FALSITÀ E DI FAVOREGGIAMENTO PERSONALE O REALE, DELITTI DI APOLOGIA E ISTIGAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 302, 303, 414 E 415 DEL CODICE PENALE ANCHE IN CONCORSO TRA DI LORO; DI UN TERZO IN OGNI ALTRO CASO.
2 . NESSUN BENEFICIO DI CUI AL COMMA PRIMO È APPLICABILE QUANDO LA CONDANNA CONCERNE ANCHE I DELITTI DI STRAGE DI CUI AGLI ARTICOLI 285 E 422 DEL CODICE PENALE.
3 . LA COMMUTAZIONE E LE DIMINUZIONI DI PENA INDICATE NEL COMMA PRIMO SI APPLICANO ALLA PENA CHE DOVREBBE ESSERE INFLITTA TENENDO CONTO DELLE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI, DEL CONCORSO FORMALE E DELLA CONTINUAZIONE: ESSE SONO ESCLUSE DALLA COMPARAZIONE DI CUI ALL' ARTICOLO 69 DEL CODICE PENALE E SONO VALUTATE PER ULTIME. LA COMMUTAZIONE E LE DIMINUZIONI SONO APPLICATE DAL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO. LA CORTE DI CASSAZIONE PROVVEDE AI SENSI DEL TERZO COMMA DELL' ARTICOLO 538 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE .
ART. 3. COMMUTAZIONE E DIMINUZIONI DI PENA NEL CASO DI CONDANNA DEFINITIVA
1 . LE PENE INFLITTE PER UNO O PIÙ REATI COMMESSI PER FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE CON SENTENZA DIVENUTA DEFINITIVA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE SONO COMMUTATE O DIMINUITE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTICOLO 2 , NEI CONFRONTI DI CHI, PRIMA O ANCHE DOPO LA CONDANNA, PURCHÈ ENTRO LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, SI È DISSOCIATO AI SENSI DELL' ARTICOLO 1 .
2 . IL PROVVEDIMENTO È PRESO CON ORDINANZA DEL GIUDICE DEGLI INCIDENTI DI ESECUZIONE, CON IL PROCEDIMENTO DI CUI AGLI ARTICOLI 628 E SEGUENTI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.
ART. 4. DICHIARAZIONE DI DISSOCIAZIONE SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE
1 . SE L'IMPUTATO O IL CONDANNATO INTENDONO RENDERE DICHIARAZIONI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL' ARTICOLO 1 , OVVERO INTEGRARE QUELLE GIÀ RESE, POSSONO CHIEDERE DI ESERCITARE TALE FACOLTÀ ENTRO TRENTA GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE. LA RICHIESTA VA RIVOLTA AL PUBBLICO MINISTERO PRESSO L'UFFICIO GIUDIZIARIO DAVANTI AL QUALE È PENDENTE IL PROCESSO, OVVERO AL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL GIUDICE COMPETENTE PER L'INCIDENTE DI ESECUZIONE.
2 . IL PUBBLICO MINISTERO, RACCOLTE SENZA RITARDO LE DICHIARAZIONI SUDDETTE, LE TRASMETTE IMMEDIATAMENTE AL GIUDICE COMPETENTE.
3 . IL GIUDICE COMPETENTE A PRONUNCIARSI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3, IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DELLA DISSOCIAZIONE, ACQUISISCE, RELATIVAMENTE AD OGNI SINGOLO PROCEDIMENTO SOTTOPOSTO AL SUO ESAME, TUTTI GLI ELEMENTI NECESSARI PER LA DECISIONE.
ART. 5. REVOCA
1 . LA COMMUTAZIONE E LE DIMINUZIONI DI PENA APPLICATE IN BASE AGLI ARTICOLI 2 E 3 SONO REVOCATE SE CHI NE HA BENEFICIATO COMMETTE UN NUOVO DELITTO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE O COMUNQUE TIENE COMPORTAMENTI INEQUIVOCABILMENTE INCOMPATIBILI CON LA PRECEDENTE DISSOCIAZIONE.
2 . ALLA REVOCA PROVVEDE IN OGNI STATO E GRADO IL GIUDICE COMPETENTE PER IL GIUDIZIO OVVERO IL GIUDICE DEGLI INCIDENTI DI ESECUZIONE CON IL PROCEDIMENTO DI CUI AGLI ARTICOLI 628 E SEGUENTI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.
ART. 6. LIBERTÀ PROVVISORIA
1 . A COLORO CHE HANNO TENUTO LE CONDOTTE PREVISTE ALL' ARTICOLO 1 E RELATIVAMENTE AI DELITTI PUNIBILI CON LA PENA DELLA RECLUSIONE NON SUPERIORE NEL MASSIMO A DIECI ANNI, PUÒ ESSERE CONCESSA LA LIBERTÀ PROVVISORIA.
ART. 7. CUMULO
1 . QUANDO CONTRO LA STESSA PERSONA SONO STATE PRONUNCIATE PIÙ SENTENZE DI CONDANNA PER REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE, A CIASCUNA DELLE QUALI È STATA APPLICATA UNA DELLE DIMINUZIONI DI PENA DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA PRESENTE LEGGE, LA PENA COMPLESSIVA DA ESPIARE NON PUÒ ECCEDERE ANNI VENTIDUE E MESI SEI PER LA RECLUSIONE E ANNI QUATTRO PER L'ARRESTO. LA PENA COSÌ DETERMINATA DEVE ESSERE CONSIDERATA PENA UNICA AI FINI DELL'EVENTUALE PROVVEDIMENTO DI CUI AGLI ARTICOLI 80 DEL CODICE PENALE E 582 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.
ART. 8. APPLICABILITÀ DELLE NORME
1 . LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE SI APPLICANO SOLO AI DELITTI CHE SONO STATI COMMESSI, O LA CUI PERMANENZA È CESSATA, ENTRO IL 31 DICEMBRE 1983.
2 . LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE NON SI APPLICANO NEI CONFRONTI DI CHI HA USUFRUITO O PUÒ USUFRUIRE DEI BENEFICI PREVISTI DALL' ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE 15 DICEMBRE 1979, N. 625 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1980, N. 15, E DAGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 304.
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.
Lavori Preparatori
LAVORI PREPARATORI SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 1050): PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (MARTINAZZOLI) IL 7 DICEMBRE 1984. ASSEGNATO ALLA SECONDA COMMISSIONE (GIUSTIZIA), IN SEDE REFERENTE, IL 18 GENNAIO 1985, CON PARERE DELLA COMMISSIONE PRIMA. ESAMINATO DALLA SECONDA COMMISSIONE IL 22, 24, 31 GENNAIO 1985; 19, 26 FEBBRAIO 1985; 23 MAGGIO 1985; 17, 24, 31 LUGLIO 1985; 25 SETTEMBRE 1985; 13 NOVEMBRE 1985; 19 DICEMBRE 1985; 30 GENNAIO 1986; 3, 16 APRILE 1986. RELAZIONE SCRITTA ANNUNCIATA IL 20 MAGGIO 1986 (ATTO N. 1050/A - RELATORE: SEN. FRANZA). ESAMINATO IN AULA IL 21, 22 MAGGIO 1986 E APPROVATO IL 3 GIUGNO 1986, IN UN TESTO UNIFICATO CON ATTI N. 221 (ON. DE MARTINO ED ALTRI) E N. 432 (SEN. PECCHIOLI ED ALTRI). CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 3822): ASSEGNATO ALLA IV COMMISSIONE (GIUSTIZIA), IN SEDE LEGISLATIVA, L'1 OTTOBRE 1986, CON PARERI DELLE COMMISSIONI I E II. ESAMINATO DALLA IV COMMISSIONE IL 10, 17 DICEMBRE 1986; 3 FEBBRAIO 1987 E APPROVATO IL 10 FEBBRAIO 1987.
DATA A ROMA, ADDÌ 18 FEBBRAIO 1987
COSSIGA
CRAXI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ROGNONI, MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
VISTO, IL GUARDASIGILLI: ROGNONI