Processo Moro II

09. Struttura dell'organizzazione e concorso nei reati

Motivazioni della decisione

Documento aggiornato al 09/04/2005
Nella sentenza impugnata sono stati ampiamente esposti i criteri sulla base dei quali è stata ritenuta la responsabilità a titolo di concorso degli imputati che, all'epoca della commissione dei reati, erano inseriti nelle strutture dell'Organizzazione, le quali svolgevano funzioni di ideazione e promozione, di decisione o approvazione, di preparazione o di esecuzione o di agevolazione dei reati (cf. sentenza di 1° grado da pag. 1001 a pag. 1023).
Qui si osserva che l'affermata responsabilità penale degli imputati, a titolo di concorso, per i reati commessi dalla Colonna romana all'epoca dello inserimento degli imputati stessi nelle strutture dell'Organizzazione, si fonda sulla corretta applicazione dei principi della compartecipazione criminosa, tenuto conto della struttura e delle regole della Organizzazione oggetto del giudizio.
Invero, secondo dottrina e giurisprudenza, integra la ipotesi di concorso nel reato ogni attività, fisica o psichica, principale o accessoria, immediata o mediata, che abbia recato un contributo causale al verificarsi dell'evento criminoso. Sotto il profilo psicologico, è richiesta la coscienza e volontà di contribuire con la propria condotta alla esplicazione dell'attività produttiva dell'evento. Orbene tali condizioni sussistono come ha fondatamente stabilito la sentenza dei primi giudici nei confronti degli imputati (eccetto pochi casi che verranno esaminati) ritenuti responsabili a titolo di concorso.
Invero, la consumazione dei reati per cui è processo:
a) è la realizzazione del piano eversivo dell'Organizzazione, voluto o comunque accettato dagli imputati; b) è il prodotto della attività delittuosa dell'Organizzazione, alla quale hanno contribuito, secondo la propria funzione, le diverse parti o strutture dell'Organizzazione stessa. Di conseguenza, l'applicazione dei principi del concorso va fatta tenendo conto della struttura delle Brigate Rosse nonché dell'attività svolta da ciascun imputato nell'Organizzazione.
La responsabilità è di tutta evidenza per gli imputati inseriti in organi decisionali o direttivi (Comitato Esecutivo, Fronti, Direzione di Colonna), secondo quanto riferito da diversi imputati (Peci, Fenzi, Savasta, Libera Brogi, Cianfanelli) e in questo dibattimento di appello da Morucci e Faranda.
Ha dichiarato in proposito la Faranda che: le azioni potevano essere proposte dal Comitato Esecutivo, dai Fronti, e dalle Direzioni di Colonna; sulle azioni di carattere nazionale e su quelle di rilievo all'interno delle singole Colonne - di cui il Comitato Esecutivo era informato fin dall'inizio - la decisione finale sui tempi e sui modi era di pertinenza dell'Esecutivo; la esecuzione delle azioni veniva sempre curata e diretta dalla Direzione di Colonna e dal "settore" competente.
Ma, la responsabilità sussiste altrettanto a carico degli imputati che hanno volto un'attività essenziale per la esistenza della Colonna e per la esplicazione dell'attività produttiva degli eventi criminosi, in quanto essa si pone in rapporto di causalità con la consumazione dei reati sotto forma o di preparazione o di agevolazione dei medesimi o di assistenza agli autori dei reati stessi.
Or non è dubitabile che tutti coloro che hanno svolto compiti organizzativi essenziali per la vita e il funzionamento della Colonna e per la esplicazione dell'attività delittuosa (reperimento e custodia delle "basi" e degli alloggi per i membri clandestini, dell'armamento e di tutto l'altro materiale logistico; attività informativa in ordine agli attentati, inchieste, raccolta ed elaborazione dei dati; stampa, diffusione e propaganda in ordine al programma e all'attività dell'Organizzazione, alle azioni compiute o da compiere; reclutamento), hanno dato un contributo causale apprezzabile, in diversi modi ma tutti essenziali, al verificarsi dei singoli episodi criminosi, nei quali la suddetta attività delittuosa è culminante.
Sussistono, pertanto, in riferimento ai suddetti soggetti, i requisiti della compartecipazione materiale o psichica (quest'ultima, nella forma della determinazione, della istigazione, o del rafforzamento della volontà degli autori, con l'aiuto o l'assistenza, o la promessa di assistenza).
 
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